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1. D. L. 02-02-2002, n.27
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1. 1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante attuazione della direttiva 98/83/CE, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: , nonchè chiunque fornisca acqua a terzi attraverso impianti idrici autonomi o cisterne, fisse o mobili;;
b) all’articolo 5, comma 1, lettera a), dopo le parole: "rete di distribuzione," sono inserite le seguenti: "nel punto di consegna ovvero, ove sconsigliabile per difficoltà tecniche o pericolo di inquinamento del campione, in un punto prossimo della rete di distribuzione rappresentativo e";
c) all’articolo 5, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:"e nelle confezioni in fase di commercializzazione o comunque di messa a disposizione per il consumo";
d) all’articolo 5, comma 2, le parole: "il gestore si considera aver adempiuto agli obblighi" sono sostituite dalle seguenti: "si considera che il gestore abbia adempiuto agli obblighi";
e) all’articolo 5, comma 2, ultimo periodo, le parole: il gestore sono sostituite dalle seguenti: il responsabile della gestione;
f) (2);
g) (3);
h) (4);
i) all’articolo 8, comma 2, le parole: effettuato nell’ambito dei piani di tutela delle acque sono soppresse;
j) all’articolo 8, comma 6, dopo le parole: ed al Ministero della sanità sono inserite le seguenti: secondo modalità proposte dal Ministro della salute e sulle quali la Conferenza Stato-regioni esprime intesa;
k) all’articolo 8, comma 7, dopo le parole: e successive modificazioni; sono inserite le seguenti: o di propri laboratori secondo il rispettivo ordinamento.;
l) all’articolo 9 nella rubrica le parole: Garanzia di sono sostituite dalle seguenti: Assicurazione di;
m) (5);
n) (6);
o) all’articolo 11, comma 1, lettera d), le parole: e 3 sono soppresse;
p) all’articolo 11, comma 1, alla fine della lettera h) sono aggiunte le seguenti parole: nonchè per il confezionamento di acque per equipaggiamenti di emergenza;
q) all’articolo 13, comma 14, dopo le parole: alle acque sono inserite le seguenti: fornite mediante cisterna ed a quelle;
r) all’articolo 14, comma 1, dopo le parole: alle specifiche predetti sono aggiunte le seguenti: mette in atto i necessari adempimenti di competenza e;
s) all’articolo 14, comma 4, dopo le parole: per il consumo umano sono aggiunte le seguenti: e a quelle fornite tramite cisterna.;
t) all’articolo 15, comma 1, le parole: fatto salvo quanto disposto dalle note 2, 4 e 10 dell’allegato I, parte B. sono sostituite dalle seguenti: fatto salvo quanto disposto dalle note 2, 4, 10 e 11 dell’allegato I, parte B.
u) all’articolo 16, comma 5, dopo le parole: alle acque sono inserite le seguenti: fornite mediante cisterna ed a quelle;
v) all’articolo 17, comma 4, le parole: comma 4, sono sostituite dalle seguenti comma 3,;
w) (7);
x) (8);
y) (9);
z) (10);
aa) l’allegato I, parte B, è modificato come segue: nella colonna "Parametro" le formule del nitrato e del nitrito sono soppresse e sostituite con le seguenti: "(come NO3)" e "(come NO2)", la formula alla nota 5: "[(nitrato)/50 + (nitrito)]µ/3 = 1" è soppressa e sostituita con la seguente: [(nitrato/50)] + [nitrito/0.5(0.1)] 1";
bb) l’allegato I, parte C, è modificato come segue: nella nota "*** valore minimo consigliato 0,2 mg/L (se impiegato)." è soppressa la parola: "minimo";
cc) l’allegato I, parte C, è modificato come segue: alla nota 3, le parole: "Per le acque frizzanti" sono sostituite dalle seguenti: "Per le acque non frizzanti";
dd) (11).
ee) nell’allegato II, tabella B1 alla colonna:
Controllo di Verifica Numero di campioni all’anno (note 3 e 5) | il penultimo riquadro:
| 3
ogni 10.000 m3/g del volume totale e frazione di 1.000 |
è soppresso e sostituito con il seguente: |
3
1 di ogni 10.000 m3/g del volume totale e frazione di 10.000 |
l’ultimo riquadro:
| 10
1 ogni 25.000 m3/g del volume totale e frazione di 10.000 |
è soppresso e sostituito con il seguente: |
3
1 ogni 25.000 m3/g del volume totale e frazione di 25.000 |
ff) nell’allegato III, paragrafo 2.1, terzo rigo, le parole: sono sostituite dalle seguenti: ;
gg) nella tabella all’allegato III, paragrafo 2.1, la voce:
| Limite di rivelazione in % del valore del parametro (nota 3) |
è sostituita con la seguente: |
Limite di rivelabilità in % del valore di parametro (Nota 3) |
| Benzopirene nella prima colonna sostituire con: |
Benzo(a)pirene |
hh) All’allegato III, paragrafo 2.2, nota 3, sostituire:
| Il limite di rilevamento è pari a: tre volte la deviazione standard relativa, tra lotti di un campione naturale: oppure: cinque volte la deviazione standard relativa, tra lotti di un bianco |
nel modo seguente: |
Il limite di rivelabilità è pari a:tre volte la deviazione standard relativa all’interno di un lotto di un campione naturale contenente una bassa concentrazione del parametro; oppure: cinque volte la deviazione standard relativa all’interno di un lotto di un bianco |
ii) all’allegato III, paragrafo 2.2, nota 6, sostituire: il limite di rilevamento con il limite di rivelabilità.
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(2) Sostituisce il comma 3 dell’art. 5, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31.
(3) Aggiunge il comma 5-bis all’art. 6, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31.
(4) Sostituisce i commi 1, 2 e 3 dell’art. 7, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31.
(5) Sostituisce l’art. 10, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31.
(6) Sostituisce l’alinea al comma 1 dell’art. 11, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31.
(7) Aggiunge il comma 4-bis all’art. 19, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31.
(8) Aggiunge il comma 5-bis all’art. 19, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31.
(9) Aggiunge l’art. 19-bis al D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31.
(10) Sostituisce il comma 2 dell’art. 20, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31.
(11) Sostituisce il paragrafo (Avvertenza) all’allegato I al D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31. |
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