Cos'è
REGOLAMENTAZIONE DELLA MOROSITÀ
Disciplinato dalla REMSI – Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato, Allegato alla delibera 311/2019 dell’ARERA e s.m.i.
FASE I: SOLLECITO
Trascorsi almeno 10 (dieci) giorni solari dalla scadenza della fattura e salvo il caso in cui sia stata ricevuta una richiesta di rateizzazione, il Gestore (Ruzzo Reti) in caso di mancato pagamento, invia all’utente, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o via posta elettronica certificata (PEC), un primo sollecito bonario di pagamento che dovrà riportare:
Sul sollecito sarà presente:
- il riferimento alla/e fattura/e non pagata/e ed anche l’importo totale da saldare;
- il termine ultimo entro cui il Gestore potrà avviare avvierà la costituzione in mora (vedi paragrafo dedicato);
- le modalità con cui l’utente può comunicare l’avvenuto pagamento;
- il bollettino precompilato per il pagamento dell’importo da saldare;
- i recapiti del Gestore per eventuali reclami relativi al sollecito ricevuto (es. la/e bolletta/e contestata/e è stata già pagata o per quella bolletta/e è stata richiesta una rateizzazione).
FASE II: COSTITUZIONE IN MORA
Se il pagamento non avviene entro almeno 25 (venticinque) giorni solari dalla scadenza della fattura, il Gestore invierà all’utente, tramite raccomandata o PEC, la comunicazione di costituzione in mora.
Sulla comunicazione di costituzione in mora sarà presente:
- il riferimento alla/e fattura/e non pagata/e ed anche l’importo oggetto di costituzione in mora, dando separata evidenza agli importi relativi a consumi risalenti a più di due anni per i quali l’utente, pur avendone il diritto, non abbia eccepito la prescrizione di cui alla Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17),
- il riferimento al sollecito bonario di pagamento precedentemente inviato,
- il termine ultimo entro cui l’utente è tenuto a saldare i pagamenti pregressi insoluti. Tale termine non può essere inferiore a 40 (quaranta) giorni solari calcolati dal ricevimento da parte dell’utente del sollecito bonario di pagamento,
- la data a partire dalla quale potrà essere effettuata l’eventuale limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura,
- la possibilità di richiedere la rateizzazione dell’importo oggetto di costituzione in mora e il relativo piano di rateizzazione (vedi paragrafo dedicato),
- le modalità con cui l’utente può comunicare l’avvenuto pagamento,
- le modalità e le tempistiche con cui l’utente domestico residente può beneficiare della procedura di limitazione della fornitura,
- il bollettino precompilato per il pagamento dell’importo oggetto di costituzione in mora,
- i casi nei quali l’utente ha diritto ad un indennizzo automatico (vedi paragrafo dedicato),
- i recapiti ai quali l’utente finale può comunicare che l’azione di costituzione in mora intrapresa del Gestore:
- è infondata in quanto la/e bolletta/e contestata/e è stata già pagata o è stata fatta una rettifica di fatturazione a causa di malfunzionamento accertato del contatore o per importi anomali fatto salvo quanto previsto dal comma 4.4 del REMSI,
- la costituzione in mora è parzialmente errata in quanto l’utente medesimo è un utente non disalimentabile (perché beneficiario di bonus sociale idrico o perché utenza ad uso pubblico non disalimentabile),
- la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali l’utente non abbia eccepito la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, il Gestore è tenuto ad allegare alla costituzione in mora specifica informativa invitandolo a comunicare tempestivamente la Sua volontà di eccepire la prescrizione relativamente a tali importi.
La procedura di costituzione in mora non può essere avviata qualora il Gestore non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del misuratore accertato o relativo alla fatturazione di importi anomali o relativo alla fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni.
Fanno eccezione i seguenti casi:
- l’importo anomalo sia inferiore o uguale a 50,00 euro,
- il reclamo sia stato inviato dall’utente oltre i dieci (10) giorni solari successivi al termine fissato per il pagamento della fattura di importo anomalo.
MODALITA’ DI RATEIZZAZIONE POST COSTITUZIONE IN MORA
Il Gestore è tenuto a garantire all’utente la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione dell’importo oggetto di costituzione in mora avente durata minima 12 (dodici) mesi, con rate non cumulabili e una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo diverso accordo tra le parti.
La volontà dell’utente di avvalersi di piani di rateizzazione personalizzati o della possibilità di rateizzare i pagamenti per un periodo inferiore ai 12 (dodici) mesi deve essere manifestata per iscritto o in un altro modo documentabile.
L’utente è tenuto ad inoltrare l’adesione al piano di rateizzazione, contestualmente al pagamento della prima rata del piano medesimo, entro il quinto giorno solare antecedente il termine ultimo per il pagamento dell’importo oggetto di costituzione in mora.
Il piano di rateizzazione indicherà la data di scadenza e l’importo di ogni singola rata, nonché il riferimento alla comunicazione di costituzione in mora e ai recapiti del Gestore da contattare in relazione al piano medesimo.
In caso di mancato pagamento di una rata del piano di rateizzazione:
- il relativo importo può essere maggiorato degli interessi di mora,
- qualora previsto nel piano di rateizzazione concordato, il beneficio di rateizzazione decade e l’utente moroso è tenuto a saldare l’intero importo contestato nella comunicazione di costituzione in mora, al netto delle eventuali rate già pagate, entro 20 (venti) giorni solari dalla scadenza della rata non pagata,
- decorso il termine di cui al precedente punto, senza che l’utente abbia saldato quanto dovuto, comunicando l’avvenuto pagamento, il Gestore ha facoltà di procedere alla limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura, senza fornire ulteriore preavviso all’utente medesimo, purché indicato nel piano di rateizzazione concordato.
Inoltre, si rende noto che il tardivo pagamento oltre la scadenza comporterà, dove previsto, l'applicazione degli interessi di mora pari al TUBCE + 3,5%, oltre all'addebito degli altri costi previsti dalla Deliberazione REMSI.
Si informa che, nei casi di insolvenza, la Ruzzo Reti potrà incamerare l’importo versato dall'utente a titolo di deposito cauzionale compensandolo con i crediti maturati a carico dello stesso, fermo restando il diritto della Società di agire per il recupero di eventuali ulteriori somme che risultino non corrisposte e non compensate con la cauzione stessa. La ricostituzione del deposito cauzionale sarà effettuata nei termini e nella misura stabilita con Delibera ARERA n. 86/2013/R/com in funzione della tipologia di utenza.
INDENNIZZI
Il Gestore corrisponde all’utente un indennizzo pari a 30 euro nel caso in cui:
- la fornitura sia stata sospesa, ovvero disattivata per morosità ad un utente non disalimentabile,
- in relazione ad un utente domestico residente, il Gestore abbia proceduto con la disattivazione della fornitura per morosità, fatto salvo quanto previsto dal comma 7.5 del REMSI;
- la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità in assenza di invio della comunicazione di costituzione in mora,
- qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità nonostante l’utente ha provveduto a comunicare l’avvenuto pagamento nei tempi e con le modalità previste.
Il Gestore è tenuto a corrispondere all’utente un indennizzo pari a 10 euro qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità, in presenza di invio della comunicazione di costituzione in mora ma:
- in anticipo rispetto al termine indicato nella comunicazione di costituzione in mora,
- l’utente abbia inoltrato richiesta di rateizzazione nei tempi e con le modalità previste,
- non sia stato inviato il sollecito di pagamento.
Il Gestore non può richiedere all’utente il pagamento di alcun corrispettivo e/o penale relativamente alla limitazione/sospensione/disattivazione o alla riattivazione della fornitura in tutti i casi in cui sia tenuto ad indennizzare il medesimo utente.